Statuto

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi degli articoli 60 e seg. CCS, un’associazione con denominazione

ASSOCIAZIONE KAM FOR SUD
Kasturi Mirga Forum for a Sustainable Development
(Kasturi Mirga Forum per uno sviluppo sostenibile)

Articolo 2 – SEDE

L’associazione ha sede in Lugano.

Articolo 3 – SCOPO

Con l’aiuto dei soci, dei sostenitori, di terzi e con il provento di attività proprie, l’associazione si propone di promuovere progetti di formazione e di sviluppo sostenibile a favore delle popolazioni più povere ed emarginate dei paesi in via di sviluppo, in particolare in Nepal e in altri paesi Himalayani.

L’associazione non ha scopo di lucro.

Articolo 4 – AMMISSIONE

Diventa socio chiunque condivide gli scopi e le realizzazioni dell’associazione e paga la tassa sociale.

Articolo 5 – SOSTENITORI

Sostenitori sono coloro che appoggiano finanziariamente l’Associazione.

Articolo 6 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1.    Dimissione

È consentito al socio di dimettersi in ogni tempo mediante comunicazione scritta.

2.    Radiazione

L’assemblea dei soci può procedere alla radiazione del socio moroso o inadempiente che, nonostante la sollecitazione o la diffida, non ottemperi ai suoi doveri finanziari verso l’Associazione.

Articolo 7 – ORGANI

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’assemblea dei soci;
  2. il comitato;
  3. l’ufficio di revisione.

Articolo 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea dei soci è l’organo supremo dell’Associazione. L’assemblea ordinaria viene convocata dal comitato, una volta all’anno, di regola entro il 31 maggio.

L’assemblea straordinaria viene convocata qualora il comitato direttivo lo ritenga necessario od opportuno, oppure su richiesta di almeno un quinto dei soci; in questo caso la domanda deve essere presentata per iscritto al comitato direttivo indicando le trattande; tale assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro un mese dalla presentazione della domanda.

Articolo 9 – COMPETENZE

Le competenze dell’assemblea dei soci sono:

  1. l’elezione dei membri del comitato e dell’ufficio di revisione;
  2. l’approvazione dei rapporti di gestione, dei conti annuali, del rapporto di revisione;
  3. la modifica degli statuti;
  4. di pronunciarsi sulla qualità di socio;
  5. la deliberazione sulle trattande all’ordine del giorno;
  6. lo scioglimento dell’Associazione nonché le decisioni sulla destinazione del patrimonio;
  7. gli oggetti che per legge o statuto non sono attributi ad altri organi.

Articolo 10 – CONVOCAZIONE

I soci vengono convocati in assemblea, per iscritto o mediante pubblicazione sulla stampa, dal comitato con preavviso di almeno tre settimane, con comunicazione delle trattande all’ordine del giorno.

Ogni membro può proporre ulteriori trattande sino a due settimane dalla data fissata dal comitato  per la convocazione dell’assemblea.

Organo di pubblicazione dell’associazione è il Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.

Articolo 11 – DELIBERE

L’assemblea dei soci è diretta da un presidente del giorno. Hanno diritto di voto e sono eleggibili a tutte le cariche sociali i soci che abbiano al minino 16 anni e che siano in regola con la tassa sociale. Ad ogni socio compete un voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto del presidente del giorno. Le elezioni hanno luogo a maggioranza assoluta il primo scrutinio, a maggioranza relativa il secondo. Le elezioni e le votazioni hanno luogo per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei soci presenti decida lo scrutinio segreto.

Articolo 12 – MODIFICHE DEGLI STATUTI E MOZIONI SPECIALI

Le proposte di modifica degli statuti, nonché la presentazione di mozioni speciali vanno inoltrate per iscritto al comitato. Per essere adottate, le stesse devono raccogliere i suffragi di due terzi dei soci presenti.

Articolo 13 – IL COMITATO

Il comitato si compone da 3 a 7 membri e resta in carica per un periodo di un anno. I suoi componenti sono sempre rieleggibili.

Il comitato può ripartire tra i suoi membri le seguenti cariche:

  • un presidente;
  • un vicepresidente;
  • un responsabile delle finanze;
  • un responsabile del settore amministrativo.

Il comitato viene convocato dal presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed alla presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. In caso di parità decide il voto del presidente.

Articolo 14 – COMPETENZE

Il comitato è competente per:

  1. rappresentare l’associazione di fronte a terzi e stabilire le modalità di firma. L’associazione è validamente vincolata con firma collettiva a due di due membri di comitato;
  2. decidere su tutti gli oggetti non demandati ad altri organi;
  3. assumere il personale tecnico ed amministrativo e definirne il diritto di firma;
  4. conferire incarico a membri o a terzi per il disbrigo di determinati oggetti;
  5. fissare la tassa sociale;
  6. ammettere od escludere soci in via interinale.

Articolo 15 – UFFICIO DI REVISIONE

L’assemblea dei soci nomina l’ufficio di revisione che può essere una persona giuridica. L’ufficio di revisione presenta all’assemblea dei soci il rapporto scritto sulla gestione e sullo stato del patrimonio sociale. Rimane in carica un anno e può essere rieletto.

Articolo 16 – RESPONSABILITÀ E PATRIMONIO SOCIALE

L’associazione risponde dei suoi impegni finanziari unicamente con il suo patrimonio sociale, esclusa ogni responsabilità personale dei soci o dei membri di comitato; essi non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale in caso di scioglimento dell’associazione.

Articolo 17 – TASSA SOCIALE

I soci sono sottoposti al pagamento di una tassa sociale annua. La stessa viene fissata dal comitato.

Articolo 18 – SCIOGLIMENTO

L’associazione viene sciolta quando i quattro quinti dei soci, ad un’assemblea espressamente convocata, ne danno il consenso o quando lo scopo non potesse più essere raggiunto.
In caso di scioglimento l’assemblea deciderà, a maggioranza, circa la destinazione del patrimonio sociale che dovrà essere destinato ad associazione o ente ticinese con sede in Svizzera, al beneficio dell’esenzione fiscale in quanto di pubblica utilità, con scopi analoghi, previa approvazione ed in accordo con le autorità cantonali di vigilanza. È esclusa qualsiasi ripartizione fra i soci.

Articolo 19 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni degli art. 60 e seg. del Codice Civile Svizzero.

Questi statuti sono stati approvati all’unanimità dall’assemblea costitutiva tenutasi in data 26 dicembre 1998, dall’assemblea tenutasi in data 23 maggio 2017, dall’assemblea tenutasi in data 10 giugno 2021 e dall’assemblea tenutasi in data 27 aprile 2023.